Data 19-07-2010
Oggetto Entrati in vigore dal 1 luglio nuove regole previste dagli accordi contrattuali dell’artigianato .
Stanno entrando in una fase sempre più applicativa e concreta le nuove regole per la contrattazione collettiva delle imprese artigiane e dei loro dipendenti a seguito di una serie di recenti accordi interconfederali sottoscritti tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni dei lavoratori .

Lo afferma Mauro Giovanni Tosi, Responsabile del Settore Relazioni Sindacali della CNA di Rovigo il quale evidenzia che sono entrati in vigore a decorrere dal 1 luglio 2010 una serie di adempimenti finalizzati a consolidare la cosiddetta "bilateralità" , prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato che coinvolge tutte le imprese artigiane , finalizzata alla erogazione di prestazioni di "assistenza contrattuale/sociale" che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo dei lavoratori previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni e le assistenze erogate dagli enti bilaterali – sottolinea Tosi - rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali stessi.

La singola impresa, viceversa, aderendo all'Ente bilaterale , nel caso del Veneto l’EBAV , attraverso i relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

A decorrere dal 1 luglio 2010, evidenzia il Responsabile delle Relazioni Sindacali di CNA Rovigo , in caso di mancata adesione all'Ente bilaterale, gli imprenditori artigiani dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili. Tale importo che non è assorbibile rappresenta una nuova voce retributiva, denominata "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (e.a.r.).

Tale importo – aggiunge Tosi - incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR (come espressamente indicato negli accordi interconfederali) corrisposti con cadenza giornaliera, mensile o annuale.
La "nuova voce retributiva" deve essere esposta "nella testata" del cedolino-paga ed è assimilabile alle cosiddette voci retributive accessorie .
Tutte le imprese artigiane, escluse quelle appartenenti al settore edile e quelle del settore autotrasporto, nel caso in cui tale ultimo settore sia escluso dalla "bilateralità territoriale/regionale" , conclude il Responsabile delle Relazioni Sindacali di CNA Rovigo , sono interessate alle nuove procedure .

19.7.2010

 
Cna Ass. Prov. di Rovigo